1. Il sovraindebitato che presenta la domanda di cui all'articolo 4 è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero.
2. Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.
3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia all'ente abilitato al quale ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 5; l'omessa notizia costituisce reato.
4. Colui che commette i reati di cui ai commi 2 e 3 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa pari a 5.160 euro.