Art. 6.
(Obblighi del sovraindebitato dall'atto della presentazione della domanda).

      1. Il sovraindebitato che presenta la domanda di cui all'articolo 4 è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero.
      2. Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.
      3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia all'ente abilitato al quale ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 5; l'omessa notizia costituisce reato.
      4. Colui che commette i reati di cui ai commi 2 e 3 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa pari a 5.160 euro.

 

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      5. La persona fisica insolvente che ha proposto la domanda di accesso alla procedura di concordato non deve aggravare la sua posizione debitoria dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura.